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Voluntary Disclosure: alcuni aggiornamenti e nuove scadenze

La Voluntary Disclosure, in generale, è una procedura di collaborazione volontaria con l’amministrazione finanziaria dello Stato, finalizzata a consentire a quei contribuenti che hanno costituito patrimoni economici e/o finanziari (principalmente all’estero) senza dichiararli ai fini fiscali, di mettersi in regola in modo agevolato, denunciando alla medesima amministrazione finanziaria tutti gli illeciti commessi e lo stato attuale del patrimonio detenuto. L’agevolazione consiste in una consistente riduzione delle sanzioni previste dalla legge in un quadro di massima collaborazione tra pubblica amministrazione e contribuente volto alla ricerca di un “punto d’incontro” definitivo.

Tale procedura ha visto il proprio esordio e la propria operatività tra il 2015 ed il 2016 ed il D.L. 193/2016 ne ha riaperto i termini fissando, almeno per il momento, la nuova scadenza al 31 luglio 2017. L’approccio collaborativo che ha ispirato la Legge e le modalità con cui il personale addetto dell’Agenzia delle Entrate ha approcciato i contribuenti, ne ha favorito il successo e quindi tale riapertura è stata accolta con favore dagli operatori.
E’ piaciuto e piace il concetto che all’esito del confronto si giunga ad un atto concordato e definito in guisa da non esser più rettificabile.

Per la nuova edizione, (come riporta il Il Sole 24 ore del 4/11/16 Diego Avolio e Benedetto Santacroce) “il Dl 193/2016 ha previsto la possibilità, per il contribuente, di autoliquidare gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi entro il prossimo 30 settembre 2017. In caso di autoliquidazione, il contribuente potrà godere di  un abbattimento superiore delle sanzioni, al momento equivalente alla prima edizione della Voluntary Disclosure, pari al 75% del minimo edittale, per le violazioni relative alle imposte sui redditi, sostitutive, Ivie e Ivafe, e alla metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In caso di versamenti ritenuti insufficienti in sede di controllo, è previsto che il contribuente provveda a integrare quanto dovuto con il pagamento di una sanzione addizionale, a seconda dei casi, del 3% o del 10%.”

Se tale impostazione verrà confermata, presumibilmente, l’autoliquidazione diverrà l’unico sistema utilizzato dai contribuenti per la Voluntary Disclosure.

Resta fermo l’apprezzamento per le modalità operative con cui si è svolto il contraddittorio con gli uffici e la speranza che, seppur mutata la modalità di determinazione dell’imposta e sanzione dovuta, non muti la collaborazione con gli uffici, onde evitare di ritrovarsi ad affrontare rettifiche a posteriori e conseguenti accertamenti e contenziosi fiscali.

Per questo, l’auspicio è che, seppure attualmente non previsto dalla norma, sia ugualmente garantito al contribuente un contraddittorio preventivo con l’Agenzia delle Entrate, così da condividere e capire le eventuali rettifiche operate dagli uffici all’autoliquidazione proposta dal contribuente. Questo per evitare che l’approccio collaborativo e costruttivo adottato finora dagli uffici venga vanificato dalla nuova procedura di Voluntary Disclosure, rivivendosi quanto sta accadendo in alcune verifiche in materia di scudo fiscale.” (Fonte: Il Sole 24 Ore).


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