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Agenzia delle Entrate, agevolazioni per lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia

 

Lavori di Restauro, Risanamento e Ristrutturazioni Edili:

I lavori di restauro e risanamento conservativo di un edificio sono quelli eseguiti ai fini della conservazione e per assicurarne la funzionalità, come per esempio il consolidamento, il ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio stesso o l’inserimento di elementi accessori e di impianti necessari. I lavori di ristrutturazione, invece, sono volti a modificare un edificio mediante un insieme di opere come, per esempio, la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per i seguenti tipi di interventi senza alcuna data di scadenza:

A) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:

B) Acquisto beni: con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. 

Secondo gli ultimi chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate, l’agevolazione fiscale IVA del 10%  può essere applicata anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell’edificio avvengano nel rispetto della volumetria e della sagoma di quello preesistente, mentre non può essere applicata l’aliquota del 4% prevista ai sensi della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/72, punto n. 39, per i contratti di appalto relativi alla nuova costruzione di tali fabbricati o abitazioni. Ciò in considerazione del fatto che, a seguito dell’interpretazione autentica operata dal T.U.  dell’edilizia, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione non possono essere ricondotti alle ipotesi di nuova costruzione, ma sono interventi di recupero di edifici preesistenti.

 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’agevolazione fiscale dell’Iva ridotta al 10% tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al recupero edilizio di fabbricati con prevalenza di destinazione abitativa privata.

Interventi di Manutenzione Ordinaria: sono una serie di interventi di manutenzione finalizzati a mantenere in buone condizioni d’uso gli immobili destinati alla locazione valutati sulla base di standard qualitativi prefissati. Pertanto fanno parte della manutenzione ordinaria tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento o di sostituzione delle finiture degli edifici e di reintegro di modeste parti strutturali e quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e ogni elemento facente parte dell’intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, le recinzioni e passi carrabili, ecc. 

Interventi di Manutenzione straordinaria: sono una serie di interventi di manutenzione non periodici come per esempio:

 le modifiche od integrazioni necessarie, atte a contrastare il naturale degrado degli immobili ovvero a trasformare l’organismo edilizio.

La messa a norma degli edifici e degli impianti a seguito dell’individuazione di interventi di adeguamento impiantistico, secondo le prescrizioni di sicurezza antincendio (ovvero di prevenzione incendi), cioè di adeguamento della sicurezza sui luoghi di lavoro o di superamento delle barriere architettoniche.

Ogni intervento di rinnovamento o di sostituzione di parti complete sia strutturali sia tecnologiche.

Per maggiore chiarezza si può consultare l’elenco degli Interventi di manutenzione straordinaria dell’Agenzia delle Entrate.  

 

L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO: costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;

b) costo dei beni significativi (per esempio, infissi) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

 

Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

  1. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
  2. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Documenti da allegare

Alla dichiarazione IVA agevolata per gli interventi edilizi occorre allegare una serie di documenti. Alla domanda va sempre accompagnata la fotocopia di un documento di identità del richiedente (ovviamente in corso di validità) e la fotocopia del proprio codice fiscale (va bene anche quello della tessera sanitaria).

Qui di seguito, per ogni tipologia di intervento per il quale si può usufruire di un regime IVA agevolato, viene fornito l’elenco della documentazione minima necessaria.

Costruzione/Ampliamento di fabbricato adibito ad abitazione civile non di lusso:

Costruzione/Ampliamento di fabbricato rurale a uso abitativo:

Costruzione/Ampliamento di fabbricato adibito ad abitazione civile non di lusso (non prima casa):

Manutenzione ordinaria/straordinaria per recupero edilizio di fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

IVA agevolata per portatori di handicap: 

Siti di riferimento ufficiale:

Agenzia delle Entrate: Agenzia delle Entrate: Guida alle Ristrutturazioni Edilizie: Le Agevolazioni Fiscali


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