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Condono Equitalia 2017: indicazione sulle cartelle da sanare

Per quanto riguarda il condono Equitalia 2017, vi comunichiamo che al fine di aderire alla rottamazione dei ruoli, è già possibile scaricare dal sito Gruppo Equitalia, i prospetti del modello di adesione e le modalità di presentazione.

 

Sarà possibile aderire alla rottamazione anche soltanto di una parte delle cartelle iscritte a carico del contribuente. All’interno della stessa cartella sarà possibile individuare anche solo una parte del debito che si intende rottamare.

Si può dunque scegliere cosa rottamare non solo nell’ambito di cartelle diverse ma anche all’interno delle partite iscritte nella medesima cartella.

L’istanza potrà essere presentata anche mediante pec (allegando copia di un documento d’identità), così da ridurre gli adempimenti per il contribuente.

Tre le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte - se si vogliono chiudere i conti con Equitalia - la prima è quella sulle modalità di pagamento:

 

In caso di pagamento frazionato saranno dovuti gli interessi pari al 4,5% annuo e in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata, la definizione agevolata non produce effetti.

Si può pagare con domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella. In questo caso, l’agente della riscossione trasmetterà, con la Comunicazione di adesione, anche il modulo per l’addebito.

Altra dichiarazione da dover rilasciare è quella in cui si rinuncia agli eventuali giudizi pendenti che hanno ad oggetto il tributo che si intende pagare.

A seguito della presentazione della domanda ad Equitalia, il contribuente riceverà la comunicazione da parte di Equitalia stessa, all’interno della quale sarà indicato l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate ed i relativi bollettini di pagamento.

La presentazione dell’istanza di rottamazione interrompe le azioni esecutive avviate da Equitalia a condizione che l’istanza sia presentata prima della vendita del bene (vale a dire prima che l’asta si concluda con esito positivo) o dell’assegnazione del bene a un creditore.

Si precisa, infine, che non è possibile utilizzare il modello unificato F24 per il pagamento, il che esclude qualsiasi possibilità di compensazione.


Fonte: Il Sole24Ore


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