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Legge di stabilità 2016

 

Esempio di trasformazione agevolata in società semplice di società a responsabilità limitata.

 

La società A è una s.r.l. posseduta da due soci, gli stessi sin dal 2009.

  

Avendo ceduto il proprio core business nel 2003, la società è rimasta sostanzialmente inattiva, senza modificare il proprio oggetto sociale e con un immobile in proprietà di categoria A/10 tenuto a disposizione e la cui rendita catastale è oggi pari ad € 14.000.

 

Dal 2006 la società è non operativa e presenta un imponibile fiscale che, partito da circa 80 mila euro, con l’ultima dichiarazione dei redditi è arrivato a € 150 mila circa, con conseguente imposta pari ad € 65 mila tra IRES ed IRAP.

 

L’immobile è stato acquistato nel 1996, per € 1.700.000, ed il corrispettivo fu assoggettato ad IVA del 20%. Successivamente sono stati effettuati lavori di ristrutturazione ed acquistati arredi per complessivi € 1.250.000 circa, IVA compresa; l’IVA non è mai stata dedotta.

 

Dal 2009, ultimo periodo accertabile, il patrimonio netto della società si presenta come segue:

 

Patrimonio netto

Capitale:                                                                                                 € 10.400,00

Riserva versamento soci in c/copertura perdite:            € 250.000,00

 Perdita dell’esercizio:                                                                     € 115.000,00

 

Totale Patrimonio Netto:                                                             € 145.400,00

 

 

La riserva copertura perdite è utilizzata per coprire le perdite registrate causate dalle ingenti imposte pagate negli anni. Essa sarà ulteriormente abbattuta dalla perdita relativa al periodo 01/01/2016 - 28/09/2016, data in cui è fissato l’atto di trasformazione della società.

  

Relativamente a tale periodo, infatti, continuerà ad applicarsi la normativa sulle società non operative con conseguente carico fiscale, approssimativamente stimato pari a 50 mila euro (nove dodicesimi di € 65 mila).

 

Esame dei presupposti di legge (art. 1, comma 115, L.: 28/12/2015, n.: 208):

  

1)      La compagine socialeè tale a quella del 30 settembre 2015.

  

2)      L’oggetto socialela società ha aggiornato l’oggetto sociale nel testo previsto dalla disposizione legislativa. Da un punto di vista fattuale, l’attività della società, da quasi dieci anni, consiste nel tenere a disposizione l’unico immobile di proprietà.

 

3)      L’immobileappartiene alla categoria A\10 e non è utilizzato in alcun modo dalla società.

  

Tassazione (art. 1, comma 115, L.: 28/12/2015, n.: 208):

  

IRES ed IRAP

 Il comma 116, dell’articolo 1 dispone che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative …

Ai fini della determinazione della base imponibile …, il comma 117 dell’articolo 1 stabilisce, con riferimento ai beni immobili, che su richiesta della società … il valore normale … può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori ….” Circ. Ag Entrate 26/2016 del 01/06/2016.

  

La rendita catastale dell’immobile è €13.689, il valore “normale agevolato” da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto è dato dalla seguente formula: 

 

Rendita catastale X 1,05 X 60 = Valore catastale.

Euro 14.000,00   X 1,05 X 60 = euro 882.000,00.

 

Il valore dei beni mobili, costituiti dagli arredi, è ritenuto pari al loro residuo non ammortizzato:

  

Costo d’acquisto meno il fondo di ammortamento = Valore residuo.

Euro 400.000,00 meno euro 185.000,00                 = euro 215.000,00.

  

Dal confronto con l’ammontare del costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile, pari ad € 2.550.000, ai fini delle imposte dirette ed IRAP non vi è plusvalenza imponibile, la minusvalenza non è rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Ed infatti, testualmente la circolare 26/16 “… Si precisa che nell’ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Tuttavia, la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa in esame …

  

Non è dovuta alcuna imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP.

 

IVA

L’IVA deve essere applicata nella misura ordinaria. 

Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 26/2016: 

“…. L’assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società semplice … comporta che la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell’attività imprenditoriale configurando un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5) del DPR 633/72.

 

L’operazione di trasformazione realizza, pertanto, il presupposto oggettivo dell’IVA (qualora sia stata effettuata all’atto dell’acquisto dei beni la detrazione dell’imposta e viene assoggettata alle stesse regole delineate in materia di assegnazione di beni ai soci …”

 

L’immobile è strumentale per natura, categoria A/10, l’art. 10 del DPR 633/72, dispone che:

 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

 

 La società non ha eseguito gli interventi citati dalla legge né intende optare per l’imposizione.

  

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione eseguiti e l’acquisto dei mobili la società non ha mai detratto l’imposta assolta sugli acquisti.

 

Per quanto riguarda la rettifica della detrazione, l’immobile è stato acquistato oltre dieci anni e quindi è fuori dal periodo di osservazione.

  

L’operazione è quindi esente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

REGISTRO:

La Circ. 26/16 in proposito:

“… Si precisa, inoltre, che, ai fini dell’imposta di registro, nell’ipotesi in cui una delle società di cui al comma 115 si trasformi entro il 30/09/2016 in società semplice, si applica ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al TUR, l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

  

RISERVE:

Le riserve sono versamenti dei soci in copertura di perdite, non sono quindi da assoggettare a tassazione.

 


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