per effetto del combinato disposto degli artt. 35 e 39 del Dpr 633/72:
• il soggetto che emette/riceve le fatture elettroniche può conservare le stesse in Italia ovvero all’estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza;
• l’effettuazione della conservazione elettronica nell’anno di riferimento va comunicata tramite il mod. UNICO;
• in caso di controlli/verifiche è obbligatorio rendere leggibili ed accessibili i documenti sia dalla sede di svolgimento dell’attività sia dal diverso luogo in cui gli stessi sono collocati, previa dichiarazione ex art. 35, D.P.R. n. 633/72.
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