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Dichiarazione Integrativa a favore, cosa c’è da sapere

Sulla Dichiarazione Integrativa a favore il D.L. 193/2016 stabilisce come le dichiarazioni fiscali, siano esse dei redditi, dell’I.R.A.P. o dei sostituti d’imposta, risultino integrabili anche a favore del contribuente oltre che a sfavore, nel termine di decadenza dell’azione di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Tale principio, già presente nella legislazione tributaria (L. 190\2014; legge stabilità 2015), viene arricchito dal D.L. 193/2016 che consente specificatamente la possibilità di utilizzare in compensazione il credito eventualmente emergente da una dichiarazione integrativa a favore. Alla norma, sono poste delle limitazioni in relazione a quelle dichiarazioni integrative che vengono presentate dopo l’anno successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni emendate.

Tale limite consiste nella possibilità di compensare solo i debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Conseguentemente, per i periodi d’imposta sino al 2015 possono venir presentate dichiarazioni integrative fino allo scadere del 31/12 del quarto anno successivo a quello nel quale è stata trasmessa, la dichiarazione originaria.

Per i periodi d’imposta successivi (dal 2016) il termine di decadenza dell’azione di accertamento è quello del 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata trasmessa, entro il medesimo termine quindi è possibile presentare l’integrativa a favore o sfavore.


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