Linkedin Twitter

NEWS

Cessione del credito: aspetti contabili del professionista

Si esamina il caso di un professionista che ha ceduto ad una società terza un credito nei confronti di una azienda per il quale aveva già emesso fattura.

La cessione avviene pro-soluto ed il corrispettivo ricevuto dall’avvocato è pari all’80% del totale fattura.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista, vige il principio di cassa, quindi è nell’anno dell’incasso che il corrispettivo deve essere assoggettato a tassazione.

L’articolo 6, comma 2 del TUIR recita che:

 

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto  di cessione dei relativi crediti, e le indennità  conseguite,  anche  in  forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da  invalidità  permanente  o  da  morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”

 

Quindi il corrispettivo ricevuto per la cessione del credito, costituisce il reddito da lavoro autonomo da dichiarare dal professionista in luogo di quello portato dalla fattura il cui credito è stato ceduto.

 

Sempre all’atto del pagamento, deve essere operata dal sostituto d’imposta la ritenuta d’acconto sul corrispettivo pagato.

In proposito, l’art.25 del DPR 600/73 dispone:

 

I soggetti indicati nel primo comma  dell'art.  23,  che  corrispondono  a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque  denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per  prestazioni  di  lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a  terzi  o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non  fare  o permettere devono operare all'atto del pagamento una  ritenuta  del  20  per cento a titolo di acconto dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

 

Non c’è dubbio che, nel caso di specie,

Il cessionario quindi sarà obbligato ad eseguire tutte le incombenze poste in capo ai sostituti d’imposta, operando e versando quindi la ritenuta ad attestare quanto precede al lavoratore autonomo, nelle forme di legge.

Per quanto attiene all’IVA, essendo il credito relativo ad una fattura emessa, tutti gli adempimenti devono risultare eseguiti od in corso di esecuzione.

Qualora il credito fosse relativo ad una fattura pro forma od emessa nel regime di cassa, di seguito la specifica domanda e risposta  riportate nella circolare ministeriale  1/E/13.

3.1 Iva per cassa e cessione del credito Domanda In relazione ai casi in cui l’esigibilità dell’Iva si ricollega al pagamento del corrispettivo (regime di cassa art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012, esigibilità differita art. 6, quinto comma, del d.P.R 633/72), si chiede di sapere se, ad avviso dell’Agenzia, la cessione del credito realizzi oppure no il presupposto dell’esigibilità e se, in caso affermativo, occorra distinguere a seconda che si tratti di cessione pro soluto oppure pro solvendo. Risposta L’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime IVA di cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, ora pienamente operativo anche per effetto della presa d’atto formale da parte del Comitato IVA (in esito alla procedura di consultazione avviata ai sensi dell’articolo 167-bis della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006), le cui modalità di applicazione sono contenute nel 10 decreto ministeriale 11 ottobre 2012 e nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia 21 novembre 2012 . In particolare, il citato articolo 32-bis prevede che “… per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (…) nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”. Analogamente, l’articolo 6, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 dispone che “…per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali (…) l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi…” . Dato il tenore letterale delle predette disposizioni si ritiene che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell’esigibilità dell’imposta. Conseguentemente l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’Iva relativa all’operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito. 3.2 Iva per cassa e pagamento non in contanti.

 


< TORNA ALL'ELENCO

PERCHÉ SAFCON

Perchè si tratta di un servizio tecnicamente all’avanguardia, erogato da una società per azioni di elevata competenza che collabora con dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro di grande esperienza e che operano da oltre venti anni

Tutti i servizi sono assicurati da primaria compagnia di assicurazione.

Niente più carte, code, sale d'aspetto e parcheggi.

Assistenza via Skype, telefono o e-mail.

I tuoi documenti contabili, amministrativi e fiscali sempre disponibili, dove e quando vuoi tu, ti servono solo un computer e una connessione ad internet.

Risposte in tempi brevi: invii la documentazione attraverso l'area riservata in modo semplice e pratico.


Risparmiare

Grazie ad Internet ed alla gestione informatizzata del rapporto con il Cliente siamo in grado di offrire servizi ad un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello tradizionale.